Art. 172

(ex articolo 156 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
Gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 171, paragrafo 1, sono adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.
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(ex articolo 156 del TCE) (Art. 172 Trattato 12016E172) — Testo vigente | Portale Normativo