Art. 131

(ex articolo 109 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con i trattati e con lo statuto del SEBC e della BCE.
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(ex articolo 109 del TCE) (Art. 131 Trattato 12016E131) — Testo vigente | Portale Normativo