Art. 125

(ex articolo 103 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
1.   L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico. 2.   Se necessario, il Consiglio‚ su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo‚ può precisare le definizioni per l'applicazione dei divieti previsti dagli articoli 123 e 124 e dal presente articolo.
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(ex articolo 103 del TCE) (Art. 125 Trattato 12016E125) — Testo vigente | Portale Normativo