Art. 110

(ex articolo 90 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
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(ex articolo 90 del TCE) (Art. 110 Trattato 12016E110) — Testo vigente | Portale Normativo