Art. 109

(ex articolo 89 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.
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(ex articolo 89 del TCE) (Art. 109 Trattato 12016E109) — Testo vigente | Portale Normativo