Art. 97

(ex articolo 77 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione. La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:tfeu_2016:art_97:oj#art-97

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
(ex articolo 77 del TCE) (Art. 97 Trattato 12016E097) — Testo vigente | Portale Normativo