Art. 96

(ex articolo 76 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
1.   È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno dell'Unione l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione. 2.   La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e d'altra parte all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto. Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni. 3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.
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(ex articolo 76 del TCE) (Art. 96 Trattato 12016E096) — Testo vigente | Portale Normativo