Art. 92

(ex articolo 72 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all'articolo 91, paragrafo 1, e salvo che il Consiglio adotti all'unanimità una misura che conceda una deroga, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione.
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(ex articolo 72 del TCE) (Art. 92 Trattato 12016E092) — Testo vigente | Portale Normativo