Art. 73

In vigore dal 7 giu 2016
Gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e sotto la loro responsabilità forme di cooperazione e di coordinamento nel modo che ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti delle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.
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Art. 73 Trattato 12016E073 — Testo vigente | Portale Normativo