Art. 66

(ex articolo 59 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, può prendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi.
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(ex articolo 59 del TCE) (Art. 66 Trattato 12016E066) — Testo vigente | Portale Normativo