Art. 63

(ex articolo 56 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
1.   Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. 2.   Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
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(ex articolo 56 del TCE) (Art. 63 Trattato 12016E063) — Testo vigente | Portale Normativo