Art. 61

(ex articolo 54 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo 56, primo comma.
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(ex articolo 54 del TCE) (Art. 61 Trattato 12016E061) — Testo vigente | Portale Normativo