Art. 32

(ex articolo 27 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente capo, la Commissione s'ispira: a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi; b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese; c) alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e prodotti semilavorati, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti; d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nell'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:tfeu_2016:art_32:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
(ex articolo 27 del TCE) (Art. 32 Trattato 12016E032) — Testo vigente | Portale Normativo