Art. 32
(ex articolo 27 del TCE)
In vigore dal 7 giu 2016
Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente capo, la Commissione s'ispira:
a)
alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi;
b)
all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese;
c)
alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e prodotti semilavorati, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti;
d)
alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nell'Unione.
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