Art. 10

In vigore dal 7 giu 2016
Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
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Art. 10 Trattato 12016E010 — Testo vigente | Portale Normativo