Art. 195
In vigore dal 7 giu 2016
Le istituzioni della Comunità e così anche l'Agenzia e le imprese comuni devono osservare, nell'applicazione del presente trattato, le condizioni poste, per l'accesso ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, dai regolamenti nazionali emanati per motivi di ordine pubblico o di sanità pubblica.
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