Art. 171

In vigore dal 7 giu 2016
1.   Tutte le entrate e le spese della Comunità, ad eccezione di quelle dell'Agenzia e delle imprese comuni, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio di funzionamento o in quello delle ricerche e degli investimenti. In ciascun bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio. 2.   Le entrate e le spese dell'Agenzia, che funziona secondo criteri commerciali, sono contemplate in uno stato di previsione speciale. Le condizioni di previsione, di esecuzione e di controllo di queste entrate e di queste spese sono stabilite, avuto riguardo allo statuto dell'Agenzia, da un regolamento finanziario stabilito in esecuzione dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 3.   Le previsioni di entrate e di spese, come pure i conti di gestione e i bilanci delle imprese comuni relativi ai singoli esercizi, sono comunicati alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo secondo le modalità definite dagli statuti di dette imprese.
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Art. 171 Trattato 12016A171 — Testo vigente | Portale Normativo