Art. 157

In vigore dal 7 giu 2016
Salvo contrarie disposizioni del presente trattato, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
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