Art. 105

In vigore dal 7 giu 2016
Le disposizioni del presente trattato non sono opponibili all'esecuzione degli accordi o convenzioni conclusi prima del 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, prima della data della loro adesione, da uno Stato membro, da una persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, qualora tali accordi o convenzioni siano stati comunicati alla Commissione entro trenta giorni al massimo dalle suddette date. Tuttavia, gli accordi o convenzioni conclusi tra il 25 marzo 1957 e il 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, tra la firma dell'atto di adesione e la data della loro adesione da una persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo non sono opponibili al presente trattato quando l'intenzione di sottrarsi alle disposizioni di quest'ultimo sia stata, secondo il parere della Corte di giustizia dell'Unione europea, che delibera su istanza della Commissione, uno dei motivi determinanti dell'accordo o della convenzione per l'una o l'altra parte.
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Art. 105 Trattato 12016A105 — Testo vigente | Portale Normativo