Art. 104

In vigore dal 7 giu 2016
Qualsiasi persona o impresa che concluda o rinnovi, successivamente al 1o gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione, accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo non può invocare tali accordi o convenzioni per sottrarsi agli obblighi che le incombono a norma del presente trattato. Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure che ritiene necessarie per comunicare alla Commissione, a richiesta di questa, tutte le informazioni relative agli accordi o convenzioni conclusi successivamente alle date indicate nel comma precedente, nel campo di applicazione del presente trattato, da qualsiasi persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo. La Commissione può esigere tale comunicazione unicamente al fine di verificare che tali accordi o convenzioni non comprendano clausole che ostino all'applicazione del presente trattato. Su istanza della Commissione, la Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia in merito alla compatibilità di tali accordi o convenzioni con le disposizioni del presente trattato.
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Art. 104 Trattato 12016A104 — Testo vigente | Portale Normativo