Art. 91

In vigore dal 7 giu 2016
Il regime di proprietà applicabile a tutti gli oggetti, materie e beni nei confronti dei quali non sussista un diritto di proprietà della Comunità, a mente del presente capo, è determinato dalla legislazione dei singoli Stati membri.
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Art. 91 Trattato 12016A091 — Testo vigente | Portale Normativo