Art. 90

In vigore dal 7 giu 2016
Qualora nuove circostanze lo richiedessero, le disposizioni del presente capo relative al diritto di proprietà della Comunità possono subire degli adattamenti, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, ad opera del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.
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Art. 90 Trattato 12016A090 — Testo vigente | Portale Normativo