Art. 87

In vigore dal 7 giu 2016
Gli Stati membri, persone o imprese hanno, sulle materie fissili speciali di cui siano venuti regolarmente in possesso, il più ampio diritto di utilizzazione e di consumo, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalle disposizioni del presente trattato, specie per quanto riguarda il controllo di sicurezza, il diritto di opzione riconosciuto all'Agenzia e la protezione sanitaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:euratom_2016:art_87:oj#art-87

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 87 Trattato 12016A087 — Testo vigente | Portale Normativo