Art. 86

In vigore dal 7 giu 2016
Le materie fissili speciali sono proprietà della Comunità. Il diritto di proprietà della Comunità si estende a tutte le materie fissili speciali prodotte o importate da uno Stato membro, da una persona o da un'impresa, e sottoposte al controllo di sicurezza previsto dal capo 7.
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Art. 86 Trattato 12016A086 — Testo vigente | Portale Normativo