Art. 86
In vigore dal 7 giu 2016
Le materie fissili speciali sono proprietà della Comunità.
Il diritto di proprietà della Comunità si estende a tutte le materie fissili speciali prodotte o importate da uno Stato membro, da una persona o da un'impresa, e sottoposte al controllo di sicurezza previsto dal capo 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:treaty:euratom_2016:art_86:oj#art-86