Art. 81
In vigore dal 7 giu 2016
La Commissione può inviare ispettori nei territori degli Stati membri. Essa procede presso ogni Stato membro interessato, preventivamente alla prima missione che affida a un ispettore nei territori dello Stato stesso, a una consultazione valida per tutte le successive missioni dell'ispettore.
Dietro presentazione di un documento comprovante la loro qualità, gli ispettori hanno accesso, in qualsiasi momento, a tutte le località, a tutti gli elementi di informazione e presso tutte le persone che, per loro professione, si occupano di materie, attrezzature o impianti soggetti al controllo in virtù del presente capo, nella misura necessaria a controllare i minerali, le materie grezze e materie fissili speciali, e ad assicurarsi dell'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 77. Quando sia richiesto dallo Stato interessato, gli ispettori designati dalla Commissione sono accompagnati da rappresentanti delle autorità di questo Stato, a condizione che ciò non provochi, per gli ispettori, ritardi o intralci nell'esercizio delle loro funzioni.
In caso di opposizione all'effettuazione di un controllo, la Commissione è tenuta a domandare al presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea un mandato, al fine di assicurare l'esecuzione forzata del controllo stesso. Il presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea decide entro un termine di tre giorni.
Ove l'indugiare sia pregiudizievole, la Commissione può rilasciare essa stessa, sotto forma di una decisione, un ordine scritto di procedere al controllo. Tale ordine deve essere immediatamente presentato, per la successiva approvazione, al presidente della Corte di giustizia.
Dopo il rilascio del mandato o della decisione, le autorità nazionali dello Stato interessato provvedono ad assicurare l'accesso degli ispettori ai luoghi indicati nel mandato o nella decisione.
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