Art. 80

In vigore dal 7 giu 2016
La Commissione può esigere che sia depositata presso l'Agenzia, o in altri depositi controllati o controllabili dalla Commissione, qualsiasi eccedenza di materie fissili speciali ricuperate od ottenute come sottoprodotti, che non siano effettivamente usate o pronte per esserlo. Le materie fissili speciali così depositate devono essere senza indugio restituite agli interessati, a richiesta di questi.
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Art. 80 Trattato 12016A080 — Testo vigente | Portale Normativo