Art. 74

In vigore dal 7 giu 2016
La Commissione può dispensare dall'applicazione delle disposizioni del presente capo il trasferimento, l'importazione e l'esportazione di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze o materie fissili speciali, la cui entità corrisponda agli usi normali a fini di ricerca. Qualsiasi trasferimento, importazione o esportazione effettuati in virtù di tale disposizione, devono essere notificati all'Agenzia.
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Art. 74 Trattato 12016A074 — Testo vigente | Portale Normativo