Art. 72

In vigore dal 7 giu 2016
L'Agenzia può costituire, in base alle disponibilità esistenti all'interno o all'esterno della Comunità, le scorte commerciali necessarie ad agevolare l'approvvigionamento o le normali forniture della Comunità. La Commissione può decidere l'eventuale costituzione di scorte di sicurezza. Le modalità di finanziamento di tali scorte sono approvate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
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Art. 72 Trattato 12016A072 — Testo vigente | Portale Normativo