Art. 64

In vigore dal 7 giu 2016
L'Agenzia, operando eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunità e uno Stato terzo oppure un'organizzazione internazionale, ha il diritto esclusivo, fatte salve le eccezioni previste nel presente trattato, di concludere accordi o convenzioni aventi per oggetto principale forniture di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'esterno della Comunità.
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Art. 64 Trattato 12016A064 — Testo vigente | Portale Normativo