Art. 58

In vigore dal 7 giu 2016
Quando un produttore opera in più fasi della produzione, comprese tra l'estrazione di minerale e la produzione di metallo incluse, è tenuto ad offrire il prodotto all'Agenzia unicamente nella fase di produzione di sua scelta. Lo stesso avviene nel caso di più imprese tra cui sussistono dei vincoli, comunicati tempestivamente alla Commissione e con questa discussi secondo la procedura prevista dagli articoli 43 e 44.
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Art. 58 Trattato 12016A058 — Testo vigente | Portale Normativo