Art. 50
In vigore dal 7 giu 2016
Gli statuti delle imprese comuni sono, ove occorra, modificati conformemente alle disposizioni particolari da essi all'uopo previste.
Tuttavia, tali modificazioni non possono entrare in vigore che dopo approvazione del Consiglio, che delibera secondo le modalità di cui all'articolo 47 su proposta della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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