Art. 44

In vigore dal 7 giu 2016
Con l'accordo degli Stati membri, delle persone e delle imprese interessate, la Commissione può pubblicare i progetti d'investimenti che le sono comunicati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:euratom_2016:art_44:oj#art-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 44 Trattato 12016A044 — Testo vigente | Portale Normativo