Art. 42

In vigore dal 7 giu 2016
I progetti di cui all'articolo 41 devono essere comunicati alla Commissione, e per informazione allo Stato membro interessato, al più tardi tre mesi prima della conclusione dei primi contratti con i fornitori, ovvero tre mesi prima dell'inizio dei lavori, quando questi debbano essere compiuti dall'impresa con mezzi propri. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può modificare il termine suddetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:euratom_2016:art_42:oj#art-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 42 Trattato 12016A042 — Testo vigente | Portale Normativo