Art. 41
In vigore dal 7 giu 2016
Le persone e imprese appartenenti ai settori industriali enumerati nell'allegato II del presente trattato hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione i progetti d'investimento concernenti i nuovi impianti nonché le sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all'entità definiti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.
L'elenco dei settori industriali summenzionati può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale.
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