Art. 36

In vigore dal 7 giu 2016
Le informazioni relative ai controlli contemplati dall'articolo 35 sono regolarmente comunicate dalle autorità competenti alla Commissione, per renderla edotta del grado di radioattività di cui la popolazione possa eventualmente risentire.
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Art. 36 Trattato 12016A036 — Testo vigente | Portale Normativo