Art. 34
In vigore dal 7 giu 2016
Ciascuno Stato membro, nei territori del quale devono effettuarsi degli esperimenti particolarmente pericolosi, è tenuto ad adottare disposizioni supplementari di protezione sanitaria, dopo aver preventivamente domandato in merito il parere della Commissione.
Il parere conforme della Commissione è obbligatorio quando gli effetti di tali esperimenti siano suscettibili di ripercuotersi sui territori degli altri Stati membri.
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