Art. 32
In vigore dal 7 giu 2016
A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, le norme fondamentali possono essere rivedute o completate secondo la procedura definita dall'articolo 31.
La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:treaty:euratom_2016:art_32:oj#art-32