Art. 32

In vigore dal 7 giu 2016
A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, le norme fondamentali possono essere rivedute o completate secondo la procedura definita dall'articolo 31. La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.
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Art. 32 Trattato 12016A032 — Testo vigente | Portale Normativo