Art. 30
In vigore dal 7 giu 2016
Sono istituite nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Per norme fondamentali s'intendono:
a)
le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza,
b)
le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili,
c)
i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:treaty:euratom_2016:art_30:oj#art-30