Art. 29
In vigore dal 7 giu 2016
Qualsiasi accordo o contratto avente per oggetto uno scambio di cognizioni scientifiche o industriali in materia nucleare, tra uno Stato membro, una persona o un'impresa e uno Stato terzo, un'organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, nei casi in cui richiederebbe da una parte o dall'altra la firma di uno Stato che agisce nell'esercizio della sua sovranità, deve essere concluso dalla Commissione.
Tuttavia, la Commissione può autorizzare uno Stato membro, una persona o un'impresa, a concludere accordi di tale natura, alle condizioni che essa giudica appropriate, fatta salva l'applicazione del disposto degli articoli 103 e 104.
Storico versioni
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