Art. 10

In vigore dal 7 giu 2016
La Commissione può affidare per contratto l'esecuzione di determinate parti del programma di ricerche della Comunità a Stati membri, persone o imprese e parimenti a Stati terzi, organizzazioni internazionali ovvero a cittadini di Stati terzi.
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Art. 10 Trattato 12016A010 — Testo vigente | Portale Normativo