Art. 8

In vigore dal 7 giu 2016
1.   La Commissione, previa consultazione del comitato scientifico e tecnico, istituisce un Centro comune di ricerche nucleari. Il Centro cura l'esecuzione dei programmi di ricerche e degli altri compiti ad esso affidati dalla Commissione. Il Centro provvede inoltre a definire una terminologia nucleare uniforme e un sistema unico di misurazione. Il Centro organizza un ufficio centrale di misure nucleari. 2.   Per motivi di ordine geografico o funzionale, le attività del Centro possono essere esercitate in sedi diverse.
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