Art. 48

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

In vigore dal 26 ott 2012
1.   Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 2.   Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
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Presunzione di innocenza e diritti della difesa (Art. 48 Trattato 12012P048) — Testo vigente | Portale Normativo