Art. 46

Tutela diplomatica e consolare

In vigore dal 26 ott 2012
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
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Tutela diplomatica e consolare (Art. 46 Trattato 12012P046) — Testo vigente | Portale Normativo