Art. 45

Libertà di circolazione e di soggiorno

In vigore dal 26 ott 2012
1.   Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 2.   La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
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Libertà di circolazione e di soggiorno (Art. 45 Trattato 12012P045) — Testo vigente | Portale Normativo