Art. 35

Protezione della salute

In vigore dal 26 ott 2012
Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
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Protezione della salute (Art. 35 Trattato 12012P035) — Testo vigente | Portale Normativo