Art. 15

Libertà professionale e diritto di lavorare

In vigore dal 26 ott 2012
1.   Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2.   Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 3.   I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:char_2012:art_15:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Libertà professionale e diritto di lavorare (Art. 15 Trattato 12012P015) — Testo vigente | Portale Normativo