Art. 12

Libertà di riunione e di associazione

In vigore dal 26 ott 2012
1.   Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 2.   I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:char_2012:art_12:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Libertà di riunione e di associazione (Art. 12 Trattato 12012P012) — Testo vigente | Portale Normativo