Art. 5
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
In vigore dal 26 ott 2012
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
Storico versioni
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