Art. 5

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

In vigore dal 26 ott 2012
1.   Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2.   Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3.   È proibita la tratta degli esseri umani.
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