Art. 4

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

In vigore dal 26 ott 2012
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
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Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (Art. 4 Trattato 12012P004) — Testo vigente | Portale Normativo