Art. 49

In vigore dal 9 dic 2011
Dietro richiesta debitamente circostanziata, presentata dalla Croazia alla Commissione entro la data di adesione, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, o la Commissione, se l'atto iniziale è stato da essa adottato, possono adottare misure consistenti in deroghe temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il 1o luglio 2011 e la data di adesione. Le misure sono adottate in conformità delle regole di voto che disciplinano l'adozione dell'atto rispetto al quale si chiede una deroga temporanea. Tali deroghe, se adottate dopo l'adesione, possono essere applicate dalla data di adesione.
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Art. 49 Trattato 12012J049 — Testo vigente | Portale Normativo