Art. 45

In vigore dal 9 dic 2011
Le istituzioni apportano ai loro regolamenti interni e di procedura, secondo le rispettive procedure previste dai trattati originari, gli adattamenti resi necessari dall'adesione. Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati istituiti dai trattati originari che sono resi necessari dall'adesione sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.
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Art. 45 Trattato 12012J045 — Testo vigente | Portale Normativo